RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022 PER CHI HA ADERITO AL CONCORDATO BIENNALE 2024-2025
Versamento per la sanatoria entro il 31 marzo 2025
Messa in archivio la fase uno del concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025, resta da completare, entro il 31 marzo p.v. il “ravvedimento speciale”, previsto dall’art. 2-quater del D.L. 113/2024, ovvero la sanatoria su base volontaria per il quinquennio 2018-2022, per chiudere i conti del passato con il Fisco a prezzi di saldo.
Per aderire al ravvedimento speciale l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. L’esercizio dell’opzione può avvenire entro il 31.03.2025 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili.
Ravvedimento speciale 2018-2022
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 entro il 31/10/2024 (poi prorogato al 12/12/2024 con la dichiarazione integrativa), può anche accedere al ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022.
La sanatoria forfettizza l’integrazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) in una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende bonificare; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata, ulteriormente ridotta del 30% per le annualità Covid 2020-2021.
Il ravvedimento speciale andrà poi concretizzato versando l’imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2025 o almeno la prima rata mensile (se ne potranno fare fino a 24), calcolata sulla base delle pagelle fiscali ISA, nel seguente modo:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Può far comodo affrettarsi e non attendere gli ultimi giorni, perché la sanatoria per una o più annualità non avrà effetto se il pagamento arriverà dopo la notifica di verbali, schemi d’atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
Nei cassetti fiscali dei soggetti interessati sono disponibili i calcoli per definire una o tutte le annualità dal 2018 al 2022.
Il Ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163, ha chiarito che non si potrà applicare il ravvedimento speciale per l’annualità 2018 da parte dei contribuenti con punteggio ISA da 8 a 10 per quell’annualità; infatti, il periodo d’imposta non è più accertabile dal 31.12.2023 in seguito alla riduzione di un anno dei termini grazie al regime premiale ISA. Tuttavia, chi avesse già versato l’imposta sostitutiva per tale anno, probabilmente, non potrà ottenere il rimborso.
Modalità di versamento
L’adesione al ravvedimento speciale è esercitata, per ogni annualità dal 2018 al 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o con la prima rata entro il 31.03.2025. Il pagamento rateale è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi, calcolati al tasso legale del 2% annuo, con decorrenza dal 31.03.2025.
Per le società di persone e associazioni (art. 5 del Tuir), ovvero le società di capitale in regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del Tuir), l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o associazione e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati. E’ anche possibile che il versamento dell’imposta sostitutiva avvenga direttamente da parte della società o associazione col il codice tributo 4075, in luogo dei singoli soci o associati, soluzione che si fa certamente preferire, sotto il profilo operativo, poiché permette di evitare il proliferare dei modelli F24, nonché consente un monitoraggio più immediato sul buon fine della procedura.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Nel caso di società in trasparenza e associazioni, l’inadempienza del pagamento del ravvedimento speciale di uno solo dei soci (nel caso si sia deciso di versare le imposte sostitutive da parte dei singoli soci), genera una decadenza, a catena travolgendo l’intera compagine sociale che perde i benefici dell’istituto.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:
- 4074 CPB Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva;
- 4075 CPB Soggetti diversi dalle persone fisiche;
- 4076 CPB Imposta sostitutiva dell’Irap.
In caso di versamento rateale gli interessi devono essere versati utilizzando gli stessi codici già previsti
per i versamenti a rate delle imposte, e cioè:
- il codice tributo 1668 con riferimento ai codici 4074 e 4075;
- il codice tributo 3805 con riferimento al codice 4076.
In assenza di un espresso divieto normativo, pare possibile il pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive anche mediante compensazione di altri tributi a credito del contribuente.
Calcolo importi per i Clienti dello Studio
Ai Clienti dello Studio sono già stati comunicati gli importi per aderire al ravvedimento speciale e in caso di pagamenti rateali, gli importi delle rate residue verranno riconteggiati con gli interessi legali, con esclusione dell’annualità 2018 per i soggetti premiali ISA.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
18/03/2025